Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria Civile (Primo Presidente Dott. Carlo Piccininni, Consigliere Relatore Dott.ssa Anna Maria Fasano) – sentenza n. 1522 del 02 dicembre 2016 – 20 gennaio 2017 – Avv. Massimo Capialbi

Trattamento di fine rapporto corrisposto mediante buoni postali – Doppia imposizione sugli interessi- Illegittimità sussiste.
In tema di imposte sui redditi e nell’ipotesi in cui, sui buoni postali emessi dopo il 20 settembre 1986, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, introdotta dal D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella Legge 17 novembre 1986, n. 759, e consegnati al dipendente a titolo di indennità di fine rapporto, siano maturati interessi, non riscossi dal datore di lavoro e ricompresi nel conteggio complessivo di detta indennità, senza aver scontato la ritenuta a titolo di imposta, al fine di evitare una illegittima duplice imposizione sugli interessi (a titolo di ritenuta di imposta e di tassazione sul trattamento di fine rapporto) la tassazione in sede di liquidazione di detto trattamento non può che essere limitata alla eventuale differenza tra l’aliquota applicata su tutta la indennità e quella relativa alla ritenuta a titolo di imposta operata sugli interessi dei buoni postali fruttiferi direttamente nei confronti del dipendente, a cui i titoli sono stati consegnati dall’ente datore di lavoro in adempimento dell’obbligo di corresponsione della indennità medesima, al momento dell’incasso dei titoli e della riscossione degli interessi stessi.
sentenze

Corte d’Appello di Firenze – Sezione lavoro (Presidente e Relatore Dott. Raffaele Bazzoffi) – sentenza n. 191 del 12 febbraio 2013 – Avv. ti Arnaldo Dettori e Massimo Capialbi.
Mancato versamento contributi e omessa denuncia di parte del reddito – condono ex art. 15, L. 280/2002.
A seguito di un avviso di accertamento inviato dall’Agenzia delle Entrate, nel quale si contesta il mancato versamento di una parte dei contributi artigiani, derivanti dall’omessa denuncia di una parte del reddito, l’unica procedura utilizzabile ai fini del condono previsto dalla L. 280/2002 è quella di cui all’art. 15. Tale norma è del tutto chiara nel prevedere come la definizione amministrativa di quanto accertato valga ad estinguere non solo quanto si riferisce all’evasione tributaria, ma anche quella relativa ai contributi. Gli artt. 7 e 8 della medesima legge si riferiscono, invece, ad ipotesi del tutto diverse, in quanto prescindono da un accertamento dell’amministrazione finanziaria e consentono di integrare spontaneamente le dichiarazioni reddituali ed effettuare i relativi pagamenti a sanatoria di pregresse infedeltà.

Corte Suprema di Cassazione – Terza Sezione civile (Presidente Dott. Fulvio Uccella, Consigliere Relatore Dott. Raffaele Frasca) – sentenza n. 21720 del 30 0ttobre 2012 – 4 dicembre 2012 –
Avv. Massimo Capialbi.
Medici specializzandi – prescrizione diritto al compenso– Direttive Comunitarie n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE.
Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1° gennaio 1983 all’anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della L. n. 370 del 1999. Il termine decennale di prescrizione opera anche per gli specializzandi, il cui corso di specializzazione è iniziato in un anno accademico anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991 e si è concluso dopo, visto che la disciplina del D.Lgs. non trova applicazione a detti specializzandi.

Corte Suprema di Cassazione – Sez. Lavoro (Presidente Dott. Fabrizio Miani Canevari, Consigliere Relatore Dott.ssa Rossana Mancino) – sentenza n. 3676 del 10 gennaio 2013 – 14 febbraio 2013 – Avv. Massimo Capialbi.
Equiparazione tra personale ospedaliero e personale universitario non medico (tecnico) operante in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale – Art. 31 D.P.R. n. 761 del 1979 – Decreto Interministeriale 9.11.1982.
L’indennità perequativa (cosiddetta indennità De Maria), istituita dall’art. 4 della legge n. 213 del 1971 per equiparare il trattamento economico del personale medico universitario in servizio presso strutture convenzionate con Regioni ed Unità sanitarie locali rispetto al trattamento economico del personale medico ospedaliero di pari funzioni e anzianità, estesa al personale non medico dall’art. 1 della legge n. 200 del 1974 al fine di remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario tecnico che opera nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, è determinata – in assenza di criteri di equiparazione rispetto al personale del ruolo sanitario evincibili dalla normativa primaria – sulla scorta del criterio fattuale dell’equivalenza delle mansioni, posto dalla normativa secondaria, a prescindere dall’elemento formale del titolo di studio posseduto dal dipendente.

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Corte d’Appello di Firenze – Volontaria giurisdizione – Sezione I civile (Presidente Dott. Giulio De Simone, Consigliere Relatore Dott. Pietro Mascagni, Cons. Dott. Edoardo Monti) – decreto
n. 1813/13 nel procedimento di reclamo del 20 settembre 2013 – 9 ottobre 2013 R.G. 193/13 –
Avv. Massimo Capialbi.
Richiesta di assegno divorzile ex artt. 5 e/o 9 L. 898/70, a seguito di una sentenza di scioglimento di matrimonio pronunciata da Tribunale civile della Repubblica Ceca – Ammissibilità – Decorrenza dell’assegno dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
In caso di improponibilità stabilita dalla legge straniera, applicata in sede di giudizio di divorzio, di richiedere l’assegno divorzile, sarebbe incoerente ed ingiusto precludere la possibilità di richiedere lo stesso, sulla base della legge italiana, in apposito successivo giudizio, non potendosi invocare in tale ipotesi l’insussistenza di giustificati motivi sopravvenuti.
Si verte, infatti, in ipotesi del tutto diversa da quella di mancata richiesta di assegno divorzile in sede di giudizio di divorzio o di rigetto in quella sede della richiesta effettuata.

Il Tribunale della Repubblica Ceca, ritenendo applicabile la legge ceca, pronunciava lo scioglimento del matrimonio (interamente vissuto in Italia) tra un cittadino italiano, residente in Italia e che tale Tribunale aveva adito, e sua moglie, residente invece nella Repubblica Ceca e cittadina sia italiana sia ceca.
Secondo il diritto di famiglia ceco, laddove non vi siano figli minori o non autosufficienti in sede di giudizio di divorzio non vi è luogo ad alcuna statuizione in ordine alla spettanza di assegno alimentare. Tale richiesta, infatti, può essere formulata solo successivamente alla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Nella fattispecie, la ex moglie aveva richiesto al Tribunale ceco in sede di divorzio il riconoscimento di un assegno a carico del marito, vedendosi tuttavia oppore l’inammissibilità di tale domanda in quella sede secondo il diritto ceco. Pertanto, la ex moglie, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio pronunciata da Tribunale ceco, aveva proposto dinanzi al Tribunale di Firenze ricorso ex artt. 5 e/o 9 L. 898/70, chiedendo la condanna dell’ex marito, che godeva di redditi ben maggiori di lei, a versarle mensilmente un assegno divorzile, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza ceca di divorzio.
Il Tribunale di Firenze, pur ritenendo applicabile alla fattispecie la legge italiana ex artt. 29, c. II e 30 L. 218/95 e dando atto che la sentenza ceca non poteva contenere alcuna statuizione economica, in quanto secondo la legge di quello Stato eventuali richieste alimentari andavano fatte in separato giudizio, respingeva la domanda.
Riteneva, infatti, che secondo l’ordinamento italiano non fosse proponibile una domanda di assegno divorzile separatamente da quella di divorzio ed ex art. 9 L. 898/70 un’eventuale revisione delle condizioni fissate nella sentenza di divorzio era possibile solo in presenza di “giustificati motivi sopravvenuti”, assenti nella fattispecie, essendo stata “dedotta l’insufficienza dei mezzi di sostentamento propri della ricorrente sia dal momento del giudizio di divorzio”.
Proposto reclamo ex art. 739 c.p.c., la Corte d’Appello di Firenze riteneva il provvedimento reso dal Tribunale “non condivisibile”, rilevando come la fattispecie in esame fosse del tutto diversa da quella della mancata richiesta di assegno divorzile in sede di giudizio di divorzio o di rigetto di quella in tale sede effettuata.
Affermava, quindi, che “sarebbe palesemente incoerente ed ingiusto precludere oggi la proposizione della domanda”, che pertanto esaminava nel merito, accogliendola, riconoscendo un assegno divorzile mensile, a favore della ex moglie, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza ceca di divorzio.

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Tribunale Ordinario di Firenze – Sez. I Civile( Dott.ssa Mazzeo), Ordinanza resa in data 09/02/2015 nella causa N.R.G 2014/14881 – Avv.ti Massimo Capialbi e Arnaldo Dettori.

Sequestro conservativo di azienda.

La mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi ex art. 2272 c.c., non determina l’estinzione della società, ma soltanto il suo scioglimento e la conseguente liquidazione; invero, la pluralità dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla società prima dello scioglimento conserva il proprio centro di imputazione in capo all’unico socio residuo e rimangono i poteri già assegnati dallo statuto, limitatamente agli affari urgenti e fino a che non siano stati preci provvedimenti necessari per la liquidazione ex art. 2274 c.c..
In questo caso gli eredi del socio deceduto, hanno quindi piena titolarità a dolersi, in quanto avrebbero avuto il diritto di chiedere la messa in liquidazione della società sciolta, ove non sia stato adempiuto l’obbligo da parte del socio residuo ex art. 2284 c.c.
Il Tribunale di Firenze, ha disposto il sequestro conservativo delle attività facenti parte della società sciolta, nonché di tutti i beni della resistente, risultando evidente come fosse necessario, trattandosi di beni riferiti ad un’attività aziendale, nominare custode degli stessi un professionista che curi siano gestiti ed utilizzati in modo tale che la loro destinazione aziendale non subisca danni.

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Tribunale Ordinario di Firenze – Seconda Sezione Civile (Giudice Dott.ssa Susanna Zanda) – sentenza n. 4014 del 13 novembre 2015. Avv. Massimo Capialbi.

Responsabilità della struttura sanitaria per la contrazione del virus dell’epatite C a seguito di intervento chirurgico – Nesso causale tra la prestazione erogata e l’evento dannoso.
La responsabilità della struttura sanitaria è contrattuale mentre quella del medico è una responsabilità professionale da contatto sociale; in entrambi i casi, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoeneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
Resta a carico dellobbligato – sia esso il sanitario o la struttura – la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile; tuttavia l’insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sè la prova dell’anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non”.

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Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili (Primo Presidente Dott. Luigi Antonio Rovelli, Consigliere Relatore Dott. Vittorio Nobile) – sentenza n. 15206 del 21 luglio 2015 – 01 febbraio 2016 – Avv. Massimo Capialbi

Azione risarcitoria per inadempimento C.C.N.L. lavoro – Giurisdizione del Giudice ordinario, e non del Giudice Amministrativo..
Non può negarsi che nel caso in esame mentre non si controverte sulla legittimità o meno né della procedura concorsuale né dell’esercizio di attività autoritative, l’attore agisce per ottenere il risarcimento dei danni da pardita di chance, in conseguenza di un inadempimento contrattuale, relativo a precisi obblighi previsti dal contratto collettivo.
Quindi, a ben vedere, non si tratta di una controversia “in materie di procedure concorsuali”, dall’altro neppure si tratta di un risarcimento del danno “da illegittimo esercizio di attività autoritative” essendo la domanda fondata sull’assunto di una perdita di chance derivante da un preciso indampimento contrattuale, come tale rientrante, quindi, nella giurisdizione del Giudice Ordinario ex art. 63 comma 1 d. Lgsv. n. 165/2001.

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Tribunale Ordinario di Firenze – Seconda Sezione Civile (Giudice Dott.ssa Liliana Anselmo) – sentenza n. 1478 del 30 aprile 2015. Avv. Massimo Capialbi e Avv. Arnaldo Dettori

Risarcimento del danno da caduta da cavallo – Responsabilità del proprietario del maneggio.
Il gestore del maneggio risponde, quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c., proprio dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, del tutto ignari di ogni regola di equitazione, ovvero giovanissimi; nel caso di allievi più esperti, l’attività equestre è soggetta, invece, alla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. con la conseguenza che spetta al proprietario o all’utlizzatore dell’animale che ha causato il danno di fornire non soltanto la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato causato da un evento fortuito.
Il grado di preparazione e di esperienza del cavaliere costituisce il discrimen tra l’applicazione dell’art. 2050 c.c. in luogo dell’art. 2052 c.c.

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Corte Suprema di Cassazione – Prima Sezione Civile (Presidente Dott. Salvatore Di Palma, Consigliere Relatore Dott. Giacinto Bisogni) – sentenza n. 1863 del 29 settembre 2015 – 01 febbraio 2016 – Avv. Massimo Capialbi

Assegno divorzile – Proponibilità della domanda in Italia dopo la sentenza di divorzio pronunciata nella Repubblica Ceca.
La richiesta di corresponsione dell’assegno periodico di divorzio di cui all’art. 5 della legge n. 898 del 1970 si configura come domanda (connessa ma) autonoma rispetto a quella di scioglimento del matrimonio, e pertanto, la parte che, nel corso del giudizio divorzile, non l’abbia ritualmente avanzata ben può proporla successivamente, senza che, a ciò, sia di ostacolo la (ormai intervenuta) pronuncia di scioglimento del vincolo di coniugio. Infatti, l’art. 5 della legge sul divorzio delinea l’ambito di competenza del Giudice del divorzio, escludendo la proponibilità di altre domande a contenuto patrimoniale conseguenti allo scioglimento del matrimonio dalla sede del giudizio di divorzio, ma non impone un necessario collegamento contestuale fra la pronuncia sullo status e quella sull’assegno divorzile. Tanto meno dunque questo collegamento può essere imposto come preclusione processuale derivante dall’intevenuta pronuncia della sentenza di divorzio in un ordinamento straniero che prevede esplicitamente la possibilità di proporre la domanda di assegno in un giudizio separato da quello sullo scioglimento del matrimonio.

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Corte d’Appello di Firenze – Sezione Locazioni (Presidente Relatore Dott. Maurizio Barbarisi, Consiglieri Dott. Emanule Riviello, Consigliere Dott.ssa Carla Santese) – Sentenza n. 826 del 13 giugno 2016. Avv. Massimo Capialbi e Avv. Arnaldo Dettori.

Simulazione contratto di locazione – Inopponibilità di un contratto verbale di locazione al terzo acquirente in deroga all’originario contratto di comodato.
L’asserita simulazione del contratto di comodato in applicazione del disposto di cui all’art. 1415 c.c. non potrebbe e non può mai essere opposta dalle parti contraenti lo stesso, ai terzi che in buona fede abbiano acquistato diritti dal titolare apparente. Per conseguenza al terzo non è opponibile la mera asserita esistenza, non provata, di “un contratto verbale di locazione” in deroga all’originario contratto di comodato così come non può esserli opposta una “denuncia di contratto verbale di locazione”.

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Tribunale Ordinario di Firenze – Sezione Lavoro (Giudice Dott.ssa Anita Maria Brigida Davia) – ordinanza del 13/11/2017 – Avv. ti Massimo Capialbi ed Arnaldo Dettori.

Illegittimità del licenziamento per giusta causa – falsa giustificazione di assenza in caso di particolare tenuità del fatto e di situazioni che comportano un turbamento dello stato emotivo del lavoratore – minima offensività del fatto – sussiste.

È illegittimo ex art. 18, comma 5, Stat. Lav., il licenziamento comminato al dipendente subordinato a tempo indeterminato, che, fornendo una falsa giustificazione, si assenti dal posto di lavoro per un tempo esiguo (circa due ore nel caso di specie), attuando una condotta minimamente offensiva. Coesistenza di particolari circostanze: se si presentano situazioni personali che comportano un turbamento dello stato emotivo tale da incidere sulla lucidità e sulla libertà di determinazione delle proprie scelte e se il dipendente non è mai stato oggetto di ulteriori provvedimenti disciplinari durante il rapporto di lavoro.

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Tribunale amministrativo per il Lazio – Sezione Terza (Presidente: Dott.ssa Gabriella De Michele, Cons. Dott. Daniele Dongiovanni, Cons. ed Estensore: Dott. Achille Sinatra) – Sentenza n. 8451/2017 del 12/07/17 – Avv.ti Massimo Capialbi ed Arnaldo Dettori

Abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di seconda fascia – annullamento delle valutazioni negative espresse da due commissari su cinque della Commissione Esaminatrice per l’Abilitazione Scientifica Nazionale – sussiste.

La sostenuta afferenza della produzione scientifica della candidata a una materia sulla quale in realtà non vi sono riferimenti alcuni nelle pubblicazioni stesse, con conseguente valutazione negativa e diniego dell’abilitazione, da parte di due membri su cinque della Commissione Esaminatrice, comporta l’annullamento dei giudizi negativi e quindi del diniego dell’abilitazione stesso, con conseguente necessità di nuova valutazione della candidata da parte della Commissione in composizione diversa.

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Tribunale Ordinario di Prato – Sezione Unica Lavoro (Giudice Dott.ssa Carlotta Consani) – Sentenza n. 211/17 del 05/10/17 – Avv. Massimo Capialbi.

Contratto di lavoro Co.Co.Pro – La genericità del progetto indicato e la reale natura subordinata del rapporto di lavoro comportano la conversione dello stesso in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Non è conforme alla fattispecie legale una collaborazione a progetto che si risolva nella pura e semplice attuazione dell’oggetto dell’impresa, finendo per coincidere con esso. Il progetto perché possa dirsi specifico non deve coincidere con l’oggetto sociale né essere sovrapponibile all’attività imprenditoriale normalmente svolta. In mancanza di progetto di lavoro [ o fase di esso], la conversione automatica del rapporto di lavoro subordinato non può essere evitata dal committente-datore di lavoro neppure provando che la prestazione lavorativa sia stata caratterizzata da una piena autonomia organizzativa ed esecutiva.

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Tribunale amministrativo per il Lazio – Sezione Terza (Presidente: Dott.ssa Gabriella De Michele, Cons. Dott. Vincenzo Blanda Cons. ed Estensore: Achille Sinatra) – Sentenza n. 7105/2018 del 06/06/18 – Avv.ti Massimo Capialbi ed Arnaldo Dettori.

Abilitazione scientifica nazionale – professore universitario II fascia – annullamento previa sospensione del giudizio negativo – assenza di analitica motivazione dei giudizi – assenza di elaborazione collegiale del giudizio definitivo sul candidato – sussiste.

La commissione esaminatrice, incaricata di attribuire l’abilitazione scientifica nazionale, nel giudizio finale sul candidato, non può limitarsi a richiamare i giudizi dei singoli commissari, ma, affinché tale giudizio sia valido, deve rielaborare collegialmente i singoli giudizi operando, ove possibile una sintesi dei singoli pareri che illustri l’iter logico che ha portato alla decisione collegiale, tanto più in un settore quale quello concorsuale dove la discrezionalità lasciata all’Amministrazione è sostanziale.

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Giudice di Pace di Matera (Dott.ssa Alda Moramarco) – sentenza n. 491 dell’8 novembre 2018 – Avv. Massimo Capialbi.

Circolazione disabili esponendo contrassegno invalidi in zona z.t.l.– violazione art. 7 C.d.S. – esclusione.

L’esposizione del contrassegno invalidi autorizza la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio di persona con disabilità in deroga alle limitazioni alla circolazione derivanti dalla costituzione di zone a traffico limitato. Sul punto è la stessa Corte di Cassazione ad affermare come il c.d. contrassegno invalidi consenta di circolare su tutto il territorio nazionale con qualsiasi veicolo nelle zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno, senza dunque neanche la necessità di riferire alla polizia municipale la targa del veicolo sul quale in concreto si trovi a viaggiare.

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Tribunale Ordinario di Firenze – Sezione lavoro (Dott.ssa Stefania Carlucci) – sentenza n. 763 dell’8 novembre 2018 – Avv. Massimo Capialbi e Avv. Arnaldo Dettori.

Contratto di lavoro a progetto – presunzione assoluta di subordinazione ex art. 69, comma 1, d. lgs. 276/03 – caratteristiche – applicazione.

Non può riconoscersi la presenza di uno specifico progetto, inteso come definizione di un obiettivo perseguito tramite l’attività di collaboratore, determinato e autonomo rispetto all’ordinaria attività di impresa, laddove il progetto formulato nel contratto coincida con l’oggetto dell’impresa. In tal caso, rilevandosi l’indistinguibilità del tipo di attività svolta dalla ricorrente rispetto alla generica messa a disposizione di energie lavorative nell’attuazione di ordinarie direttive aziendali, deve applicarsi la presunzione assoluta di subordinazione di cui all’art. 69, comma 1, d. lgs. 276/03, qualificandosi così il rapporto di lavoro in questione come dipendente sin dall’inizio del rapporto stesso (cfr. Cass., sez. lav., n. 17127/2016; Cass., sez. lav., n. 12820/2016). Sussiste conseguentemente la giusta causa delle dimissioni rassegnate dalla ricorrente in ragione della mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna del datore di lavoro al pagamento dell’indennità di mancato preavviso.